al Bar Etna

venerdì 3 agosto 2012

Risarcimento diretto - Cosa è, cosa fare e come...


Il Risarcimento Diretto cosa è, cosa fare e come.
E’ una procedura risarcitoria relativa ai sinistri RCA (cioè gli incidenti derivanti dalla circolazione di veicoli terrestri che abbiano causato dei danni) introdotta dal Legislatore con gli artt. 149-150 del Codice delle Assicurazioni e regolamentata dal D.P.R. 254/2006.
Quando si applica il Risarcimento Diretto
si applica a tutti sinistri RCA, ve
rificatisi nel territorio Italiano (o di San Marino o di Città del Vaticano) a condizione che:
il sinistro abbia determinato la collisione tra due (e non più di due) veicoli;
che i veicoli siano stati immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o in Città del Vaticano);
i predetti veicoli siano targati (autoveicoli, motoveicoli, i nuovi ciclomotori se muniti di targa) e regolarmente assicurati che non sia emersa la responsabilità di terzi soggetti.
Chi viene risarcito e da chi
Ogni Impresa Assicuratrice potrà risarcire i propri Assicurati/danneggiati, ammesso che non siano responsabili del sinistro o lo siano solo in parte.
Il Risarcimento Diretto da parte della propria Assicurazione viene effettuato per conto dell’Impresa che assicura il veicolo responsabile.

Quali danni possono essere risarciti
Il danno al veicolo;
i danni fisici del conducente che non superino il 9% d’invalidità permanente;
i danni alle cose trasportate del conducente o del proprietario del veicolo (sempre che lo stesso non sia un passeggero trasportato).
Cosa fare quando accade un sinistro “da risarcimento diretto”
LA DENUNCIA
Quando sussistono tutti i requisiti del Risarcimento Diretto, l’Assicurato coinvolto nell’incidente deve, in tutti i casi, presentare la denuncia di sinistro al proprio assicuratore R.C. Auto e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu), che - se non disponibile al momento del sinistro - può essere compilato e sottoscritto successivamente, seguendo le istruzioni in esso contenute.

Cercate di far sottoscrivere la denuncia anche all’altro conducente: la gestione del sinistro sarà più semplice e veloce.
IL MODULO E' SEMPRE DISPONIBILE PRESSO LA NOSTRA AGENZIA

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro 3 giorni da quello in cui l’incidente si è verificato, presso la propria Agenzia mediante:
consegna a mani;
raccomandata con avviso di ricevimento;
telefax;
telegramma.
La denuncia potrà essere effettuata, nelle stesse modalità, anche presso la sede legale della Compagnia dell'Assicurato.
La denuncia varrà anche se sottoscritta da uno solo dei conducenti del veicolo.

La richiesta danni
Se l’Assicurato/danneggiato non si ritenesse responsabile del sinistro o se si ritenesse responsabile solo in parte, potrà indirizzare la richiesta di risarcimento, unitamente alla denuncia di cui sopra, presso la propria Agenzia mediante:
consegna a mani;
raccomandata con avviso di ricevimento;
telefax;
telegramma.
La richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata, con le stesse modalità, anche presso la sede legale della propria Impresa assicuratrice.
La richiesta potrà essere effettuata utilizzando il seguente modulo di richiesta di Risarcimento Diretto attentamente compilato in ogni suo campo e sottoscritto.

ATTENZIONE
Ricordatevi di effettuare la richiesta danni prima che siano trascorsi due anni dal sinistro e di rinnovare la richiesta prima che siano trascorsi due anni dalla formulazione della precedente, in caso contrario il vs. diritto si prescriverà, cioè non avrà più valore.

Riceverete ogni assistenza e/o informazione recandovi presso la nostra Agenzia.

Il momento del risarcimento
Se non vi sono ragioni (quando si applica il Risarcimento Diretto) che comportano l’esclusione del Risarcimento Diretto per i vostri danni e avete correttamente effettuato la denuncia del sinistro ed eseguito la richiesta danni compilata in ogni suo campo, riceverete il risarcimento, a partire dalla formulazione della richiesta, entro i termini che seguono:
30 gg dalla richiesta, se dal sinistro sono derivati solo danni materiali e se il modulo di denuncia C.A.I. è compilato correttamente e sottoscritto da entrambi i conducenti;
60 gg dalla richiesta, se dal sinistro sono derivati solo danni materiali e se il modulo di denuncia C.A.I. non è sottoscritto da entrambi i conducenti;
90 gg dalla richiesta, se dal sinistro sono derivati danni fisici limitatamente agli stessi; in tali casi (cioè in presenza anche di danni fisici) i danni materiali dovranno essere risarciti comunque entro 30 o 60 gg dalla richiesta a seconda dei casi.

Se siete assicurati con Carige Assicurazioni, in caso di soli danni a cose, oltre all’assistenza che potrà esservi fornita dalla vostra agenzia, è a disposizione il numero verde 800.564.644, per mettervi in contatto con gli uffici del Centro Liquidazione Sinistri che gestisce la liquidazione dei danni a cose.

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